Art. 53.
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale).

      1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
      2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.
      3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale integra il consiglio stesso con un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio regionale del Lazio e dell'Abruzzo, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo professionale.